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CERTIFICAZIONE ENERGETICA - DAL 1 LUGLIO 2008 NUOVI OBBLIGHI

1 luglio 2008

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 311/2006 (entrato in vigore il 2
febbraio 2007) alla disciplina in tema di dotazione/allegazione della certificazione
energetica dettata dal D.Lgs. 192/2005 (che era rimasta in una situazione di
stand-by dall’8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del d.lgs 192/2005, sino al
2 febbraio 2007, data di entrata in vigore del D.Lgs. 311/2006), l'obbligo di
allegazione è stato previsto per le seguenti tipologie:


A) I "NUOVI EDIFICI": ossia gli edifici costruiti in forza di permesso di costruire o di
denuncia di inizio attività rispettivamente richiesto o presentata DOPO l'8 ottobre
2005 (in caso di permesso di costruire è alla data della richiesta e non alla data
del rilascio che bisogna fare riferimento: per cui se la richiesta è stata effettuata
PRIMA dell'8 ottobre ma il permesso di costruire è stato rilasciato dopo tale data
l'allegazione non è obbligatoria) ;


B) GLI EDIFICI RADICALMENTE RISTRUTTURATI: ossia gli edifici di superficie utile
superiore a 1000 mq. che siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione
radicale in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività
rispettivamente richiesto o presentata DOPO l'8 ottobre 2005
Per "ristrutturazione radicale" ai fini della disciplina in tema di allegazione della
certificazione energica si intendono:



  • la ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di
    edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati

  • la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie utile
    superiore a 1000 metri quadrati) ;


C) GLI EDIFICI "AGEVOLATI":
ossia gli immobili sui quali siano stati eseguiti, successivamente al 1 gennaio
2007, interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche per i
quali si intenda accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia
come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli
utenti, in relazione ai quali sia già stato rilasciato l'attestato di certificazione
energetica o, in via transitoria l'attestato di qualificazione energetica;


D) GLI EDIFICI "PUBBLICI"
Ossia edifici pubblici o detenuti da soggetto pubblici per i quali DOPO il 1° luglio
2007 siano stati rinnovati ovvero stipulati nuovi contratti relativi alla gestione
degli impianti termici o di climatizzazione;


E) GLI EDIFICI PREESISTENTI
Ossia TUTTI gli edifici (che comportino un “consumo energetico”), a prescindere
dall'epoca di costruzione e dalla data in cui è stata fatta la richiesta del titolo
edilizio e che non siano riconducibili a quelli di cui ai precedenti punti A, B, C e D
Il D.Lgs. 192/2005, nel suo testo originario, limitava l’obbligo, per i proprietari, di
dotarsi dell’attestato di certificazione energetica nel solo caso di “nuovi edifici” (A)
e di edifici “radicalmente ristrutturati” (B) .


A seguito delle modifiche introdotte con il successivo D.Lgs. 311/2006 tale
obbligo è stato esteso anche:



  • agli edifici “agevolati” ( C ) (con effetto dal 2 febbraio 2007 ma in presenza
    di interventi di riqualificazione energetica “agevolati” posti in essere dal 1 gennaio



  1. ;



  • agli edifici pubblici (D) (con effetto dal 1° luglio 2007 sempreché dopo tale
    data siano stati rinnovati o stipulati nuovi contratti di gestione degli impianti
    termici o di climatizzazione) ;

  • agli edifici preesistenti (E) .



  1. La specifica disciplina dettata per gli edifici preesistenti
    Per gli “edifici preesistenti” l’obbligo di dotazione/allegazione sorge solo nel caso
    di loro trasferimento a titolo oneroso e comunque non con effetto, per ogni
    tipologia di edificio, dal 2 febbraio 2007, ma secondo una differenziata
    decorrenza temporale. Più precisamente, in base al disposto dell'art. 6 comma 1
    bis del D.Lgs. 192/2005, l'attestato di certificazione energetica deve essere
    allegato agli atti traslativi CON LE SEGUENTI DECORRENZE:


a) a decorrere dal 1° luglio 2007, per gli atti traslativi aventi per oggetto gli edifici
di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferititolo oneroso dell'intero immobile;


b) a decorrere dal 1° luglio 2008, per gli atti traslativi aventi per oggetto gli edifici
di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso dell'intero immobile (es. villetta unifamiliare) con l'esclusione delle singole unità immobiliari;


c) a decorrere dal 1° luglio 2009 per gli atti traslativi aventi per oggetto le singole
unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.


In conclusione dal 1° luglio 2008 l’obbligo di dotazione/allegazione della
certificazione energetica riguarderà:



  • i "nuovi edifici" (così come definiti sub A)

  • gli edifici radicalmente ristrutturati (così come definiti sub B)

  • gli edifici "agevolati" (così come definiti sub C)

  • gli edifici "pubblici" (così come definiti sub D)

  • gli edifici preesistenti (così come definiti sub E) con esclusione
    peraltro delle singole unità immobiliari (secondo la definizione ricavabile dall’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 192/2005 e secondo il
    criterio desumibile dall’art. 6.5 della delibera Giunta Regione Lombardia
    8/5773/2007) e con la precisazione che detta esclusione:



  • varrà per qualsiasi “singola unità immobiliare” a prescindere dalla sua
    superficie (sia superiore che inferiore a 1000 mq) qualora si ritenga di aderire alla
    cd. “interpretazione letterale” della disposizione di cui al punto a) comma 1bis
    dell’art. 6 D.Lgs. 192/2005;

  • sarà limitata alle sole “singole unità immobiliari” di superficie inferiore a
    1000 mq. qualora si ritenga di aderire alla cd. “interpretazione sistematica” della
    disposizione di cui al punto a) comma 1bis dell’art. 6 D.Lgs. interpretazione probabilmente da preferirsi.

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