A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 311/2006 (entrato in vigore il 2
febbraio 2007) alla disciplina in tema di dotazione/allegazione della certificazione
energetica dettata dal D.Lgs. 192/2005 (che era rimasta in una situazione di
stand-by dall’8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del d.lgs 192/2005, sino al
2 febbraio 2007, data di entrata in vigore del D.Lgs. 311/2006), l'obbligo di
allegazione è stato previsto per le seguenti tipologie:
A) I "NUOVI EDIFICI": ossia gli edifici costruiti in forza di permesso di costruire o di
denuncia di inizio attività rispettivamente richiesto o presentata DOPO l'8 ottobre
2005 (in caso di permesso di costruire è alla data della richiesta e non alla data
del rilascio che bisogna fare riferimento: per cui se la richiesta è stata effettuata
PRIMA dell'8 ottobre ma il permesso di costruire è stato rilasciato dopo tale data
l'allegazione non è obbligatoria) ;
B) GLI EDIFICI RADICALMENTE RISTRUTTURATI: ossia gli edifici di superficie utile
superiore a 1000 mq. che siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione
radicale in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività
rispettivamente richiesto o presentata DOPO l'8 ottobre 2005
Per "ristrutturazione radicale" ai fini della disciplina in tema di allegazione della
certificazione energica si intendono:
C) GLI EDIFICI "AGEVOLATI":
ossia gli immobili sui quali siano stati eseguiti, successivamente al 1 gennaio
2007, interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche per i
quali si intenda accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia
come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli
utenti, in relazione ai quali sia già stato rilasciato l'attestato di certificazione
energetica o, in via transitoria l'attestato di qualificazione energetica;
D) GLI EDIFICI "PUBBLICI"
Ossia edifici pubblici o detenuti da soggetto pubblici per i quali DOPO il 1° luglio
2007 siano stati rinnovati ovvero stipulati nuovi contratti relativi alla gestione
degli impianti termici o di climatizzazione;
E) GLI EDIFICI PREESISTENTI
Ossia TUTTI gli edifici (che comportino un “consumo energetico”), a prescindere
dall'epoca di costruzione e dalla data in cui è stata fatta la richiesta del titolo
edilizio e che non siano riconducibili a quelli di cui ai precedenti punti A, B, C e D
Il D.Lgs. 192/2005, nel suo testo originario, limitava l’obbligo, per i proprietari, di
dotarsi dell’attestato di certificazione energetica nel solo caso di “nuovi edifici” (A)
e di edifici “radicalmente ristrutturati” (B) .
A seguito delle modifiche introdotte con il successivo D.Lgs. 311/2006 tale
obbligo è stato esteso anche:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, per gli atti traslativi aventi per oggetto gli edifici
di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferititolo oneroso dell'intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, per gli atti traslativi aventi per oggetto gli edifici
di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso dell'intero immobile (es. villetta unifamiliare) con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 per gli atti traslativi aventi per oggetto le singole
unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
In conclusione dal 1° luglio 2008 l’obbligo di dotazione/allegazione della
certificazione energetica riguarderà: