Il comma 14 dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, in vigore dall'1 luglio 2010, aggiunge il comma 1-bis all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52 sulla meccanizzazione delle Conservatorie dei registri immobiliari, che quindi risulta del seguente tenore:
“1. Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini.
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Le disposizioni del decreto, dunque si applicano (salvo modifiche per effetto della legge di conversione), a tutti gli atti più frequenti quali ad esempio: compravendite, permute, donazioni, divisioni, costituzioni di servitù e mutui ipotecari.
Le disposizioni richiedono che venga assicurato un allineamento di tipo soggettivo ed oggettivo e si riferisce ai fabbricati già esistenti e alle unità immobiliari urbane - con esclusione, quindi, dei terreni.
Maggiori informazioni in ordine al perimetro applicativo potranno essere fornite direttamente presso il Notaio.