Consiglio Notarile di Venezia
  • COME DIVENTARE NOTAI
    E' obbligatorio un praticantato di 18 mesi.

    L'esame di Stato si articola su tre prove scritte e una orale. Superarlo non è semplice.

    Diventare notaio non è facile.
    Il primo passo è la laurea in Giurisprudenza.
    Quindi bisogna svolgere un periodo di pratica obbligatoria di 18 mesi presso uno studio notarile, che può essere intrapreso già durante l'ultimo anno di università.

    Qui l'aspirante notaio comincia a "lavorare sul campo".
    In contemporanea si prepara al concorso di Stato, frequentando una scuola di specializzazione universitaria. Numerosi atenei "esternalizzano" i corsi alle scuole del notariato. In Italia ce ne sono sedici.

    "Il percorso" spiega il coordinatore didattico e scientifico della Scuola di notariato della Lombardia, massimo Caspani "dura due anni, durante i quali si affrontano tutti gli ambiti di competenza della professione. i docenti sono notai e professori universitari. Qui insegnano anche un metodo di studio". Finita la scuola, per accedere al concorso bisogna superare una preselezione a test. Il concorso si tiene a Roma. Il numero dei posti viene stabilito dal ministero della Giustizia sulla base di alcuni parametri. In genere sono tra 100 e 250 all'anno.

    Attualmente è in corso una revisione ministeriale più ampia che dovrebbe rendere disponibili circa mille nuove sedi per i prossimi anni, Al concorso partecipano tra le 2 e le 3 mila persone, ma è così selettivo che spesso non ci sono abbastanza promossi per coprire tutti i posti. L'esame si articola su tre prove scritte: per superarlo bisogna avere la media del 7. Chi è promosso (in media un iscritto su venti) va all'orale.

    Tra lo scritto e l'orale passa circa un anno. Sulla base del voto finale viene stilata una graduatoria nazionale, che stabilisce anche il diritto di scelta delle sedi notarili da occupare.

    Il primo classificato sceglierà per primo, il secondo per secondo e via dicendo fino all'esaurimento dei posti.
  • perchè rivolgersi al notariato
    IL NOTAIO DA SEMPRE ESERCITA GIURISDIZIONE PREVENTIVA E CONTROLLO DI LEGALITÀ SULLE TRANSAZIONI DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE, GARANTENDO ANCHE L'AFFIDABILITÀ DEI SISTEMI DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE E SOCIETARIA.
  • quale attività svolgiamo
    Il notaio presta la propria attività quale professionista esperto in determinati settori, in particolare trasferimenti immobiliari, successioni a causa di morte, atti societari, e quale soggetto investito dallo Stato di particolari attività obbligatorie nell'interesse della collettività (riscossione di tributi conseguenti agli atti che riceve, depositi e comunicazioni ai Pubblici Registri), una volta individuate le esigenze pratiche, consiglia agli interessati la soluzione migliore per realizzarle.
    Quando, come spesso accade, lo scopo può essere raggiunto in più modi, il notaio, nel prospettare le diverse opportunità, assicura trasparenza e conoscibilità dei contenuti ed effetti dell'atto, nonchè la piena informazione al cliente dei prevedibili costi, sia tributari che professionali.

    Il notaio avverte le parti:
    - della inutilità economica di stipulare determinati atti,
    - dei pericoli e delle conseguenze che possono derivare da scale condizionate dalla volontà di risparmio fiscale,
    - della possibilità di rivolgersi ad altri uffici per il compimento di semplici formalità per le quali il notaio non è indispensabile.
  • le nostre regole di comportamento
    Il rapporto con il notaio inizia prima del momento della stipulazione dell'atto, affinchè il cliente possa esporre compiutamente la propria volontà e avere i chiarimenti necessari. Quando il notaio si avvale di collaboratori, ciò avviene sempre sotto la direzione e la responsabilità del notaio al quale personalmente le parti possono in ogni caso rivolgere le proprie richieste.

    Anche nel contratto più semplice e ricorrente il notaio non si limita ad autenticare le firme, ma controlla che il contenuto del contratto sia adatto alla situazione giuridica e alla volontà di chi lo sottoscrive. In particolare, quando il documento è predisposto da una delle parti (per esempio il mutuo da stipularsi con una Banca) o da terzi (per esempio la procura preparata da una agenzia di pratiche automobilistiche) il notaio deve richiamare l'attenzione delle parti sulle clausole che possano risultare particolarmente onerose.

    Il notaio, per legge, non può fare l'interesse di una delle parti contraenti a danno di altre; perciò non può, ad esempio, tacere l'esistenza di una ipoteca o di un privilegio sul bene che si compra, oppure inserire nei patti di una società una clausola gravosa per uno dei soci senza illustrarne gli effetti. Tale dovere di imparzialità esiste anche quando il notaio è scelto da una delle parti (tale scelta spetta, di regola, a chi si fa carico di pagarne il costo).

    Il notaio ha il compito di informare, con semplicità e compiutezza, le persone che si rivolgono a lui di tutti i loro diritti, affinchè possano esigerne il puntuale rispetto senza soggezioni nè timori.

    Il cliente ha diritto di scegliere liberamente il notaio. L'intervento nell'operazione di altri professionisti, mediatori e agenti, non deve influenzare la libera scelta del notaio da parte del cliente.

    Il notaio garantisce la validità e l'efficacia dell'atto: non può garantire la convenienza economica dell'affare. Con l'ausilio del notaio possono essere stabilite più appropriate garanzie a tutela degli interessi dei clienti.

    Il notaio assume il rischio naturalmente insito in qualsiasi attività professionale che copre con adeguata assicurazione per la responsabilità civile. Qualora si verifichi un danno e sia accertato che esso dipende da colpa del notaio, esiste un organo di controllo presieduto da un magistrato (Presidente di Corte di Appello) a livello Regionale, che sorveglia che egli non si sottragga ai propri obblighi, anche di risarcimento. Il Notaio inoltre è sottoposto periodicamente a controlli anche per effetto dell'aspetto pubblicistico della funzione notarile. Per effetto di tale funzione si concreta una vera e propria vigilanza sull'operato del notaio, da parte di organi diversi:
    a) Ministro di grazia e giustizia: esercita la vigilanza su tutti i notai, sui consigli e gli archivi notarili;
    b) Procuratori Generali della Repubblica presso le corti di appello e procuratori della Repubblica: esercitano la vigilanza nei limiti delle rispettive giurisdizioni;
    c) Consiglio Notarile: vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, sulla condotta dei notai iscritti, sulla esatta osservanza dei loro doveri, sulla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono ai propri doveri.

    Un caratteristico mezzo per l'esercizio della vigilanza è costituito dalle ispezioni periodiche.
    Sono biennali ed in particolare vengono eseguite nel primo semestre successivo ad ogni biennio.
    Le ispezioni hanno per oggetto l'accertamento, in particolare, che nella redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei repertori, e nella riscossione e nel versamento delle tasse, siano state osservate le disposizioni di legge.
    La natura pubblica della funzione si riflette in una serie di norme che a tutela della medesima concretano una particolare tutela di carattere penale.
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Appuntamenti > CERTIFICAZIONE ENERGETICA - DAL I LUGLIO 2008 NUOVI OBBLIGHI

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 311/2006 (entrato in vigore il 2
febbraio 2007) alla disciplina in tema di dotazione/allegazione della certificazione
energetica dettata dal D.Lgs. 192/2005 (che era rimasta in una situazione di
stand-by dall’8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del d.lgs 192/2005, sino al
2 febbraio 2007, data di entrata in vigore del D.Lgs. 311/2006), l'obbligo di
allegazione è stato previsto per le seguenti tipologie:

A) I "NUOVI EDIFICI": ossia gli edifici costruiti in forza di permesso di costruire o di
denuncia di inizio attività rispettivamente richiesto o presentata DOPO l'8 ottobre
2005 (in caso di permesso di costruire è alla data della richiesta e non alla data
del rilascio che bisogna fare riferimento: per cui se la richiesta è stata effettuata
PRIMA dell'8 ottobre ma il permesso di costruire è stato rilasciato dopo tale data
l'allegazione non è obbligatoria) ;

B) GLI EDIFICI RADICALMENTE RISTRUTTURATI: ossia gli edifici di superficie utile
superiore a 1000 mq. che siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione
radicale in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività
rispettivamente richiesto o presentata DOPO l'8 ottobre 2005
Per "ristrutturazione radicale" ai fini della disciplina in tema di allegazione della
certificazione energica si intendono:
- la ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di
edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati
- la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati) ;

C) GLI EDIFICI "AGEVOLATI":
ossia gli immobili sui quali siano stati eseguiti, successivamente al 1 gennaio
2007, interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche per i
quali si intenda accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia
come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli
utenti, in relazione ai quali sia già stato rilasciato l'attestato di certificazione
energetica o, in via transitoria l'attestato di qualificazione energetica;

D) GLI EDIFICI "PUBBLICI"
Ossia edifici pubblici o detenuti da soggetto pubblici per i quali DOPO il 1° luglio
2007 siano stati rinnovati ovvero stipulati nuovi contratti relativi alla gestione
degli impianti termici o di climatizzazione;

E) GLI EDIFICI PREESISTENTI
Ossia TUTTI gli edifici (che comportino un “consumo energetico”), a prescindere
dall'epoca di costruzione e dalla data in cui è stata fatta la richiesta del titolo
edilizio e che non siano riconducibili a quelli di cui ai precedenti punti A, B, C e D
Il D.Lgs. 192/2005, nel suo testo originario, limitava l’obbligo, per i proprietari, di
dotarsi dell’attestato di certificazione energetica nel solo caso di “nuovi edifici” (A)
e di edifici “radicalmente ristrutturati” (B) .

A seguito delle modifiche introdotte con il successivo D.Lgs. 311/2006 tale
obbligo è stato esteso anche:
- agli edifici “agevolati” ( C ) (con effetto dal 2 febbraio 2007 ma in presenza
di interventi di riqualificazione energetica “agevolati” posti in essere dal 1 gennaio
2007) ;
- agli edifici pubblici (D) (con effetto dal 1° luglio 2007 sempreché dopo tale
data siano stati rinnovati o stipulati nuovi contratti di gestione degli impianti
termici o di climatizzazione) ;
- agli edifici preesistenti (E) .

2. La specifica disciplina dettata per gli edifici preesistenti
Per gli “edifici preesistenti” l’obbligo di dotazione/allegazione sorge solo nel caso
di loro trasferimento a titolo oneroso e comunque non con effetto, per ogni
tipologia di edificio, dal 2 febbraio 2007, ma secondo una differenziata
decorrenza temporale. Più precisamente, in base al disposto dell'art. 6 comma 1
bis del D.Lgs. 192/2005, l'attestato di certificazione energetica deve essere
allegato agli atti traslativi CON LE SEGUENTI DECORRENZE:

a) a decorrere dal 1° luglio 2007, per gli atti traslativi aventi per oggetto gli edifici
di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferititolo oneroso dell'intero immobile;

b) a decorrere dal 1° luglio 2008, per gli atti traslativi aventi per oggetto gli edifici
di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso dell'intero immobile (es. villetta unifamiliare) con l'esclusione delle singole unità immobiliari;

c) a decorrere dal 1° luglio 2009 per gli atti traslativi aventi per oggetto le singole
unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

In conclusione dal 1° luglio 2008 l’obbligo di dotazione/allegazione della
certificazione energetica riguarderà:
- i "nuovi edifici" (così come definiti sub A)
- gli edifici radicalmente ristrutturati (così come definiti sub B)
- gli edifici "agevolati" (così come definiti sub C)
- gli edifici "pubblici" (così come definiti sub D)
- gli edifici preesistenti (così come definiti sub E) con esclusione
peraltro delle singole unità immobiliari (secondo la definizione ricavabile dall’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 192/2005 e secondo il
criterio desumibile dall’art. 6.5 della delibera Giunta Regione Lombardia
8/5773/2007) e con la precisazione che detta esclusione:
* varrà per qualsiasi “singola unità immobiliare” a prescindere dalla sua
superficie (sia superiore che inferiore a 1000 mq) qualora si ritenga di aderire alla
cd. “interpretazione letterale” della disposizione di cui al punto a) comma 1bis
dell’art. 6 D.Lgs. 192/2005;
* sarà limitata alle sole “singole unità immobiliari” di superficie inferiore a
1000 mq. qualora si ritenga di aderire alla cd. “interpretazione sistematica” della
disposizione di cui al punto a) comma 1bis dell’art. 6 D.Lgs. interpretazione probabilmente da preferirsi.

1 luglio 2008

Documenti allegati alla news
» STUDIO_342-08_CERTIFICAZIONE_ENERGETICA_dal_1-7-2008 [Formato: pdf - 51.8 KB]

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