Consiglio Notarile di Venezia
  • COME DIVENTARE NOTAI
    E' obbligatorio un praticantato di 18 mesi.

    L'esame di Stato si articola su tre prove scritte e una orale. Superarlo non è semplice.

    Diventare notaio non è facile.
    Il primo passo è la laurea in Giurisprudenza.
    Quindi bisogna svolgere un periodo di pratica obbligatoria di 18 mesi presso uno studio notarile, che può essere intrapreso già durante l'ultimo anno di università.

    Qui l'aspirante notaio comincia a "lavorare sul campo".
    In contemporanea si prepara al concorso di Stato, frequentando una scuola di specializzazione universitaria. Numerosi atenei "esternalizzano" i corsi alle scuole del notariato. In Italia ce ne sono sedici.

    "Il percorso" spiega il coordinatore didattico e scientifico della Scuola di notariato della Lombardia, massimo Caspani "dura due anni, durante i quali si affrontano tutti gli ambiti di competenza della professione. i docenti sono notai e professori universitari. Qui insegnano anche un metodo di studio". Finita la scuola, per accedere al concorso bisogna superare una preselezione a test. Il concorso si tiene a Roma. Il numero dei posti viene stabilito dal ministero della Giustizia sulla base di alcuni parametri. In genere sono tra 100 e 250 all'anno.

    Attualmente è in corso una revisione ministeriale più ampia che dovrebbe rendere disponibili circa mille nuove sedi per i prossimi anni, Al concorso partecipano tra le 2 e le 3 mila persone, ma è così selettivo che spesso non ci sono abbastanza promossi per coprire tutti i posti. L'esame si articola su tre prove scritte: per superarlo bisogna avere la media del 7. Chi è promosso (in media un iscritto su venti) va all'orale.

    Tra lo scritto e l'orale passa circa un anno. Sulla base del voto finale viene stilata una graduatoria nazionale, che stabilisce anche il diritto di scelta delle sedi notarili da occupare.

    Il primo classificato sceglierà per primo, il secondo per secondo e via dicendo fino all'esaurimento dei posti.
  • perchè rivolgersi al notariato
    IL NOTAIO DA SEMPRE ESERCITA GIURISDIZIONE PREVENTIVA E CONTROLLO DI LEGALITÀ SULLE TRANSAZIONI DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE, GARANTENDO ANCHE L'AFFIDABILITÀ DEI SISTEMI DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE E SOCIETARIA.
  • quale attività svolgiamo
    Il notaio presta la propria attività quale professionista esperto in determinati settori, in particolare trasferimenti immobiliari, successioni a causa di morte, atti societari, e quale soggetto investito dallo Stato di particolari attività obbligatorie nell'interesse della collettività (riscossione di tributi conseguenti agli atti che riceve, depositi e comunicazioni ai Pubblici Registri), una volta individuate le esigenze pratiche, consiglia agli interessati la soluzione migliore per realizzarle.
    Quando, come spesso accade, lo scopo può essere raggiunto in più modi, il notaio, nel prospettare le diverse opportunità, assicura trasparenza e conoscibilità dei contenuti ed effetti dell'atto, nonchè la piena informazione al cliente dei prevedibili costi, sia tributari che professionali.

    Il notaio avverte le parti:
    - della inutilità economica di stipulare determinati atti,
    - dei pericoli e delle conseguenze che possono derivare da scale condizionate dalla volontà di risparmio fiscale,
    - della possibilità di rivolgersi ad altri uffici per il compimento di semplici formalità per le quali il notaio non è indispensabile.
  • le nostre regole di comportamento
    Il rapporto con il notaio inizia prima del momento della stipulazione dell'atto, affinchè il cliente possa esporre compiutamente la propria volontà e avere i chiarimenti necessari. Quando il notaio si avvale di collaboratori, ciò avviene sempre sotto la direzione e la responsabilità del notaio al quale personalmente le parti possono in ogni caso rivolgere le proprie richieste.

    Anche nel contratto più semplice e ricorrente il notaio non si limita ad autenticare le firme, ma controlla che il contenuto del contratto sia adatto alla situazione giuridica e alla volontà di chi lo sottoscrive. In particolare, quando il documento è predisposto da una delle parti (per esempio il mutuo da stipularsi con una Banca) o da terzi (per esempio la procura preparata da una agenzia di pratiche automobilistiche) il notaio deve richiamare l'attenzione delle parti sulle clausole che possano risultare particolarmente onerose.

    Il notaio, per legge, non può fare l'interesse di una delle parti contraenti a danno di altre; perciò non può, ad esempio, tacere l'esistenza di una ipoteca o di un privilegio sul bene che si compra, oppure inserire nei patti di una società una clausola gravosa per uno dei soci senza illustrarne gli effetti. Tale dovere di imparzialità esiste anche quando il notaio è scelto da una delle parti (tale scelta spetta, di regola, a chi si fa carico di pagarne il costo).

    Il notaio ha il compito di informare, con semplicità e compiutezza, le persone che si rivolgono a lui di tutti i loro diritti, affinchè possano esigerne il puntuale rispetto senza soggezioni nè timori.

    Il cliente ha diritto di scegliere liberamente il notaio. L'intervento nell'operazione di altri professionisti, mediatori e agenti, non deve influenzare la libera scelta del notaio da parte del cliente.

    Il notaio garantisce la validità e l'efficacia dell'atto: non può garantire la convenienza economica dell'affare. Con l'ausilio del notaio possono essere stabilite più appropriate garanzie a tutela degli interessi dei clienti.

    Il notaio assume il rischio naturalmente insito in qualsiasi attività professionale che copre con adeguata assicurazione per la responsabilità civile. Qualora si verifichi un danno e sia accertato che esso dipende da colpa del notaio, esiste un organo di controllo presieduto da un magistrato (Presidente di Corte di Appello) a livello Regionale, che sorveglia che egli non si sottragga ai propri obblighi, anche di risarcimento. Il Notaio inoltre è sottoposto periodicamente a controlli anche per effetto dell'aspetto pubblicistico della funzione notarile. Per effetto di tale funzione si concreta una vera e propria vigilanza sull'operato del notaio, da parte di organi diversi:
    a) Ministro di grazia e giustizia: esercita la vigilanza su tutti i notai, sui consigli e gli archivi notarili;
    b) Procuratori Generali della Repubblica presso le corti di appello e procuratori della Repubblica: esercitano la vigilanza nei limiti delle rispettive giurisdizioni;
    c) Consiglio Notarile: vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, sulla condotta dei notai iscritti, sulla esatta osservanza dei loro doveri, sulla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono ai propri doveri.

    Un caratteristico mezzo per l'esercizio della vigilanza è costituito dalle ispezioni periodiche.
    Sono biennali ed in particolare vengono eseguite nel primo semestre successivo ad ogni biennio.
    Le ispezioni hanno per oggetto l'accertamento, in particolare, che nella redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei repertori, e nella riscossione e nel versamento delle tasse, siano state osservate le disposizioni di legge.
    La natura pubblica della funzione si riflette in una serie di norme che a tutela della medesima concretano una particolare tutela di carattere penale.
Consiglio Notarile Di Venezia - Stemma della Repubblica Italiana

Appuntamenti > CONSIDERAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI VENEZIA SUI RECENTI INTERVENTI NORMATIVI IN MATERIA DI CESSIONI DI QUOTE DI S.R.L. ED IN GENERALE SULLA SITUAZIONE DEL NOTARIATO

Il Notaio esplica funzioni ed esercita poteri che sono propri dello Stato e che quest’ultimo gli ha delegato.
Se lo Stato decide di dismettere talune funzioni o poteri la conseguenza logica è che i notai non possono più esercitarli.
Nel breve volgere di un biennio la Repubblica Italiana ha dismesso:
a) la propria funzione di controllo sulla circolazione della proprietà di autoveicoli;
b) la propria funzione di controllo sulla cancellazione delle ipoteche.
Sta ora per dismettere la propria funzione di controllo sulla circolazione della proprietà delle quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata.
In uno Stato di diritto ove la circolazione di taluni beni risulta da registri di pubblica fede è lo Stato che si accolla l’onere del controllo e dell’integrità di tali registri perché chiunque ne abbia interesse possa farvi affidamento. L’esigenza della tutela dell’affidamento implica che i pubblici registri siano alimentati solo da documenti promananti dall’Autorità Giudiziaria, da talune Pubbliche Amministrazioni e da soggetti che, per conto dello Stato, sono preposti al preventivo controllo di legalità e sono investiti di funzioni – statali – che consentono loro di attribuire pubblica fede ai documenti che redigono.
Lo Stato italiano quindi ha rinunciato al controllo di legalità sulla proprietà degli autoveicoli e sulle cancellazioni ipotecarie e sta ora rinunciando al controllo di legalità sulla circolazione delle quote di società a responsabilità limitata.
Tutto questo perché?
Nelle prime due ipotesi si è parlato di liberalizzazioni e di risparmi per i “consumatori”. Per l’ultima ipotesi si parla, sulla scorta di dati che non sono veri, di risparmi milionari per le imprese.
Quanto al trasferimento di autoveicoli, del settore si sono appropriate le agenzie automobilistiche e (fonte Quattroruote) non risulta che dal 2006 a oggi il costo complessivo del trasferimento di un autoveicolo (tenuto anche conto della ex incidenza del notaio – 20/30 Euro più Iva e bolli -) sia diminuito.
Quanto alle cancellazioni ipotecarie, qui sembra che la diminuzione dei costi sia effettiva anche se, data la durata media dei mutui oramai dai 15 anni in su, tanti aspettano la scadenza del ventennio dall’iscrizione senza chiedere la formale cancellazione.
Quanto al trasferimento delle quote di srl, di cui si approprieranno i commercialisti, il cui Presidente nazionale Siciliotti ha imperniato la sua campagna elettorale su tale materia, è senz’altro certo che non vi sarà alcun risparmio. E si badi bene: è falso dire che il risparmio sarà per le imprese poiché, nella maggior parte dei casi, il trasferimento della partecipazione sociale avviene tra persone fisiche e quindi il relativo costo ha natura privata e non imprenditoriale e addossarlo all’impresa viola il principio dell’inerenza.
Di fronte a tale panorama è lecito presumere che a farne le spese siano sempre i cittadini i quali, forse, avranno sì minori esborsi ma a costo di minori (o inesistenti) garanzie, il cui valore può essere di gran lunga superiore al risparmio.
Che non vi siano più controlli lo afferma anche il Presidente dei Commercialisti (Il Sole 24 Ore del 19 luglio, pagina 7) dicendo: “Noi non dobbiamo identificare la parte: la parte è la smart card. Noi trasmettiamo.”
Stiamo, purtroppo, attraversando una fase critica dove non è più il diritto che regola l’economia bensì quest’ultima che regola il primo.
Carlo Bordieri
Presidente del Consiglio Notarile di Venezia


Si riporta, per comodità, scaricabile in formato .pdf, il testo dell'art. 2470, 2° comma del C.Civile, nella versione attualmente in vigore e nella versione quale sarà modificata a seguito della approvazione del c.d. "maxiemendamento" al D.L. 112/2008.

21 luglio 2008

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